Il 25 maggio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto che “ufficializza” le promesse fatte nei mesi scorsi dal ministro Renato Brunetta: "al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di PEC"; “l'attivazione della PEC e le comunicazioni che transitano per la predetta casella di PEC sono senza oneri per il cittadino" (art 2).
Questo decreto viaggia parallelamente alla legge approvata dal Senato il 26 maggio 2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché la materia di processo civile”, la quale dispone che “entro il 30 giugno 2009, le amministrazioni pubbliche che gia` dispongono di propri siti sono tenute a pubblicare nella pagina iniziale del loro sito un indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, le modalità di lavorazione delle pratiche e i servizi disponibili (art 34).
Inoltre, si precisa che “le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale”.
Cosa significa tutto ciò? E soprattutto, quali sono i vantaggi per i cittadini e le amministrazioni pubbliche, nonché i possibili rischi?
Il governo immagina un’interazione con i cittadini che passa attraverso l’introduzione forzata della posta elettronica certificata, uno strumento che per il momento “parla” prevalentemente italiano.
Un sistema sostanzialmente sicuro che replica digitalmente il modello tradizionale della raccomandata con ricevuta di ritorno. Non vi è la certezza che il contenuto della PEC sia stato letto, ma si ha la garanzia formale che il messaggio sia giunto sul server del destinatario nonché la sicurezza del mittente.
I cittadini che richiederanno l’attivazione della casella gratuita accetteranno contestualmente che tutte le comunicazioni della PA possano essere loro inviate usando questo strumento.
Sull’altro fronte, la legge obbliga le amministrazioni ad attrezzarsi per ricevere e processare le comunicazioni dei cittadini che dovessero giungere via PEC.
Rispetto all’era della carta, in cui ancora oggi viviamo, si tratta di un passaggio epocale poiché se l’avvio dei procedimenti in entrata avvenisse solo per via elettronica, il processo di digitalizzazione dei processi interni alla PA subirebbe una forte accelerazione.
Sul piano dei costi, poter inviare le notifiche ai cittadini per via elettronica rappresenterà un forte risparmio economico e di tempo.
I vantaggi per i cittadini sono al momento parzialmente nebulosi. A fronte della positiva possibilità di “dialogare” digitalmente con la PA su un canale “sicuro”, questo modello virtual-tradizionale introduce alcuni elementi di confusione ancora da chiarire. Come farà il cittadino a “gestire” i documenti? Lo farà autonomamente sul proprio hard disk? Nell’allegato al decreto si precisa che il gestore del servizio potrà offrire servizi di gestione del fascicolo digitale individuale. Così come sarà sempre il gestore a farsi carico di raccogliere e mettere a disposizione delle sole PA l’elenco degli indirizzi di PEC dei cittadini.
Lo scenario appare confuso. Se anche le regioni e gli enti locali potranno rilasciare caselle di PEC, saranno quindi tenute a comunicarne gli estremi all’azienda appaltante? E se il cittadino vorrà invece acquisire il servizio per conto proprio, scegliendo il fornitore sul mercato, visto che i prezzi attuali sono dell’ordine di poche decine di euro, come e a chi comunicherà il proprio indirizzo? Infine, ci si chiede se il “modello raccomandata” sia ancora attuale o se invece non sarebbe più funzionale un approccio simile al Cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate, dove tutte le interazioni con l’ente vengono gestite, archiviate e rese disponibili al contribuente a cura dell’Agenzia stessa.
Se a questo scenario aggiungiamo che entrambe le norme citate precisano che “dall’applicazione delle disposizioni introdotte dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, sorge spontaneo chiedersi quale sarà la reale portata dell’operazione. Purtroppo la piena applicazione del Codice dell’amministrazione digitale è ancora lontana e il rischio che le scadenze “immediate” previste da queste norme siano ancora una volta eluse pare molto alto.
Claudio Forghieri
Docente del Master in gestione integrata nelle Pubbliche Amministrazioni- CUOA
Direttore scientifico della rivista e-Gov – Maggioli Editore