Finanza d'Impresa

Le PMI a un bivio? Il graduale (ma necessario) passaggio dalla finanza bancaria alla finanza di mercato

di Marco Ciabattoni*

In un recente intervento, il Governatore della Banca d’Italia si è posto il dubbio se le autorità di vigilanza e supervisione bancaria non siano andate un po’ troppo in là con la regolamentazione in materia di requisiti per le banche, resa ormai talmente stringente e severa da rischiare di impattare negativamente sull’offerta di credito all’economia reale.[1] È estremamente significativo che un tale dubbio venga sollevato proprio dall’autorità di vigilanza; anzitutto, perché suona quasi come un’autocritica (aspetto già di per sé meritorio di considerazione), ma anche perché, data l’autorevolezza della fonte da cui proviene, l’apprezzamento circa un’eventuale minore facilità di accesso al credito bancario (in prospettiva e comparativamente rispetto ai volumi registrati nel passato) assume le sfumature di una (attendibile) previsione, piuttosto che di una semplice remora.
Da qui, l’esigenza di riflettere (ancora una volta, ma a maggior ragione alla luce delle sopra riferite affermazioni) sui possibili sviluppi e scenari – niente affatto scontati – che le imprese, specie quelle di dimensioni minori (le piccole e medie imprese, PMI), potrebbero trovarsi ad affrontare nel prossimo futuro nella selezione dei canali di finanziamento e nelle modalità di copertura dei propri fabbisogni finanziari.
In tale prospettiva, si propongono di seguito (senza alcuna pretesa di completezza) alcune considerazioni, che, partendo dagli eventi all’origine della situazione attuale, giungono a delineare il possibile scenario nel quale collocare, in prospettiva, il rapporto tra le banche e le imprese, specialmente le PMI.

Le cause dell’irrigidimento della regolamentazione finanziaria
Lo stato dell’arte
La prospettiva delle banche
La prospettiva delle imprese
Conclusioni

*Docente CUOA Finance, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Professore a contratto Università di Padova

 

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Le cause dell’irrigidimento della regolamentazione finanziaria

È a tutti ben noto che l’ampiezza e la gravità della crisi scoppiata nell’estate del 2007 “ha fatto emergere una serie di problemi nel funzionamento, nella regolamentazione e nella supervisione di intermediari e mercati finanziari”, comportando “la necessità di un’ampia e profonda riforma della regolamentazione e della supervisione finanziaria (e un’intensificazione della cooperazione internazionale in materia)”, oltre ad un “ripensamento del ruolo delle banche centrali e degli strumenti a loro disposizione”. L’economia globale, infatti, ha sperimentato un “lungo processo di deregolamentazione finanziaria, interrotto soltanto dalla crisi del 2007. Questa ha a sua volta innescato una tendenza alla ri-regolamentazione o a una migliore regolamentazione, tuttora in atto”.[2] L’istanza per un urgente cambiamento dell’assetto regolamentare era stata, peraltro, fortemente propugnata, sin dall’inizio della crisi, dagli osservatori più attenti ed avveduti, i quali, nel tentativo di aprire gli occhi a chi indugiava nell’inerzia di un atteggiamento passivo, in attesa che passasse la bufera, ammonivano profeticamente come “la crisi finanziaria del 2008 – che non faceva altro che rivelare quella economica che veniva da molto più lontano – è lungi dall’essere terminata (…)[e] nonostante tutti i discorsi e le promesse, nessuna regolamentazione del sistema finanziario e nessuno dei cambiamenti strutturali resi necessari dalla crisi è ancora stato messo in atto. (…) Alcuni continueranno a credere che ciò che viviamo oggi è soltanto il punto più basso di un ciclo economico come altri, e che basta attendere due o tre anni perché tutto rientri nell’ordine finanziario, economico e sociale; continueranno a condurre i loro affari come prima e andranno dritti contro il muro”.[3] Peraltro, la reazione (trasformatasi, anzi, in una iper-reazione[4]) delle autorità di vigilanza volta a rafforzare le misure regolamentari del sistema finanziario, laboriosamente (e per alcuni aspetti tardivamente) messa finalmente in atto, non è riuscita ad impedire il fallimento di molte banche, con le conseguenze che ben conosciamo sui conti pubblici e l’economia reale.
Tutto ciò nonostante fenomeni della specie non fossero certo nuovi nel corso della storia economica e, invero, da tempo oggetto di studio: “il fatto che la maggior parte delle crisi bancarie, specialmente quelle sistemiche, siano accompagnate da contrazioni dell’economia è ben documentato nella letteratura empirica. (…) Le banche diventano vulnerabili alle crisi di fiducia e ai ritiri di depositi e i fallimenti bancari aumentano. I fallimenti bancari determinano a loro volta una contrazione del credito. (…) Le economie moderne dipendono da sistemi finanziari sofisticati e quando i sistemi bancari smettono di funzionare la crescita dell’economia ne può immediatamente risentire e persino bloccarsi”.[5] Coglie dunque nel segno chi osserva che “dietro la Grande Crisi Finanziaria c’è quindi un colossale fallimento della regolamentazione, una regulatory failure, nel gergo degli economisti, quando si vuol dire che le regole proprio non funzionano”.[6] Ma tant’è; a quanto pare, l’umanità (e i regolatori) sembra restia ad imparare dai propri errori, benché corsi e ricorsi  delle vicende economiche dovrebbero stimolare (Giambattista Vico docet) quanto meno l’esercizio della memoria collettiva.


Lo stato dell’arte

Ed eccoci al punto al quale ci troviamo oggi: “Le riforme varate a seguito della crisi finanziaria internazionale – riflesso di un generalizzato incremento della “richiesta di prudenza” da parte delle autorità di controllo – hanno considerevolmente aumentato il peso della regolamentazione con riferimento sia ai profili prudenziali (capitale, liquidità, leva finanziaria) sia alla compliance con le norme volte ad assicurare trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti della clientela. Se, da un lato, le riforme hanno indubbiamente accresciuto la capacità del sistema bancario e finanziario di resistere a shock esterni e l’integrità dei mercati, dall’altro gli oneri regolamentari che incidono sul business bancario sono significativamente cresciuti, con conseguenze di rilievo sui modelli operativi, sulla scala dimensionale, sulla struttura dei ricavi e dei costi.”[7] Questo stato di cose implica, in prospettiva, una serie di conseguenze, sotto il profilo strategico e organizzativo, non solo, ovviamente e direttamente, per il sistema bancario, ma anche, di riflesso, per le imprese. Infatti, da un lato, le banche sono costrette a ripensare profondamente il proprio modello di business attraverso la diversificazione delle fonti di profitto e la ricomposizione della struttura del conto economico, cercando di sostituire i tradizionali ricavi da intermediazione creditizia con proventi di altra origine e natura (magari legati alla tecnologia o alle attività di consulenza alle imprese finalizzata ad ottimizzare la loro struttura finanziaria oppure a favorire l’accesso alla finanza di mercato[8]); dall’altro lato, le imprese devono ricercare canali alternativi al credito bancario, non più accessibile o disponibile con la facilità e i volumi di un tempo.
Il monito a ricercare nuove fonti di provvista, peraltro, non suona del tutto nuovo; infatti, da tempo e da più parti si segnala la necessità che le imprese (e non solo quelle di maggiori dimensioni) procedano ad un graduale processo di disintermediazione del canale bancario. Ci sia consentito, a tale riguardo, ricordare quanto emerso dal dibattito svolto nel corso di una tavola rotonda organizzata dal Club Finance del CUOA nell’estate del 2014[9]. In quella occasione, riprendendo le tesi affermate da autorevoli osservatori, si sottolinearono, in particolare, le seguenti tendenze in atto, ad oggi confermate dall’evidenza empirica:

  • l’andamento dei prestiti bancari, in prospettiva, non può soddisfare pienamente il fabbisogno finanziario indotto dall’attività economica e ciò rende urgente lo sviluppo dei canali di finanziamento non bancari;[10]
  • l’indebitamento elevato e la dipendenza dal credito bancario sono segnali di vulnerabilità finanziaria per le imprese italiane, una dotazione di capitale più elevata agevolerebbe l’accesso delle imprese al credito e, insieme con una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento esterno, le renderebbe più robuste; il modello di finanziamento delle imprese riflette tratti strutturali del nostro sistema produttivo, quali la piccola dimensione e la natura familiare della proprietà, mentre gli imprenditori sono restii ad aprirsi all’ingresso di nuovi soci o a reperire fondi direttamente sul mercato, anche per un sistema impositivo a lungo poco favorevole al capitale di rischio;[11]
  • il fabbisogno di risorse finanziarie non potrà essere soddisfatto dal solo credito bancario; l’allargamento delle fonti di finanziamento richiede un impegno volto a conferire trasparenza ai bilanci, ad accrescere l’apertura a soggetti esterni e soprattutto a rafforzare la dotazione di capitale; oltre che di credito, le imprese italiane necessitano di capitale di rischio, al fine di sostenere la ripresa produttiva e di conseguire una condizione finanziaria più solida.[12]

Alla luce, pertanto, del quadro generale che si è raffigurato e tenuto conto delle analisi disponibili, proviamo ad immaginare i tratti principali che potrebbe assumere lo scenario che si profila all’orizzonte sia per le banche che per le imprese.


La prospettiva delle banche

Oggi come non mai la regolamentazione del business bancario è incentrata sul rigore di bilancio, declinato sotto due principali profili, tra di loro interdipendenti: il livello di patrimonializzazione (requisiti regolamentari in materia di fondi propri) e le regole di valutazione del portafoglio crediti.
In verità, il processo di revisione della regolamentazione prudenziale, destinato a rifondare le regole di misurazione dei livelli minimi di capitale e degli altri parametri (liquidità), è iniziato ben prima dello scoppio della crisi, ma ha subìto per effetto di quest’ultima una drastica accelerazione e una curvatura verso approcci più severi e metodologie maggiormente incisive. Il percorso, articolato e complesso, ha visto il contributo di molteplici attori istituzionali (Financial Stability Board, Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria, Commissione, Consiglio e Parlamento Europeo, Autorità Bancaria Europea, Banca Centrale Europea e, per l’Italia, la Banca d’Italia) e, almeno allo stato attuale, ha condotto alla formazione di un “testo unico”(benché non ancora del tutto completo e soggetto a prossime revisioni) rappresentato dal Single Rule Book, ovvero il corpo normativo dell’Unione Bancaria Europea che disciplina la vigilanza bancaria, i meccanismi di risoluzione delle crisi bancarie, nonché le regole per la tutela e la garanzia sui depositi (ma quest’ultima parte è ancora da completare, mancando tuttora un accordo politico).[13] In aggiunta al quadro normativo testé rappresentato, deve inoltre considerarsi che, essendo l’intero sistema bancario attualmente ancora impegnato nello smaltimento della imponente mole di prestiti non recuperabili ereditati dalla crisi (i famigerati NPL – Non Performing Loans ovvero i crediti deteriorati), le singole banche sono tenute a gestire questa fase di dismissione (de-risking come spesso si usa dire nel gergo degli addetti ai lavori) seguendo le linee guida indicate dalla Banca Centrale Europea[14]. Lo scorso 15 marzo quest’ultima ha precisato che si aspetta che le banche procedano a svalutare integralmente i crediti deteriorati non garantiti entro un periodo di due anni, mentre i crediti deteriorati garantiti dovranno essere svalutati secondo un approccio graduale (dal 40% al 100%) nell’arco di sette anni. Si tratta di disposizioni “non vincolanti” che si applicheranno agli NPL che saranno rilevati in bilancio dalle banche a partire dal primo aprile 2018.
Il tema dello smaltimento (i.e. svalutazione) dei crediti deteriorati, naturalmente, pone una seria ipoteca sui futuri risultati economici delle banche e si intreccia, per di più, con l’applicazione (prevista a partire dai bilanci chiusi al 31 dicembre 2018) del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 Strumenti Finanziari[15] che prevede l’adozione di un modello più conservativo di rilevazione delle perdite attese sulle attività finanziarie e, quindi, anche sui crediti erogati dalle banche. In sostanza, il passaggio alle nuove regole di valutazione previste dallo IFRS 9 comporta la necessità di determinare le rettifiche di valore dei crediti (i.e. gli accantonamenti a conto economico) sulla base delle perdite attese e non di quelle effettivamente rilevate (come invece avviene attualmente), con l’effetto di anticipare temporalmente la registrazione contabile delle perdite su crediti in presenza dei primi segnali di deterioramento dell’esposizione.
Per non parlare, infine, della ulteriore evoluzione del quadro regolamentare rappresentato dai principi elaborati dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria (quadro che si intreccia a doppio filo con il processo di elaborazione normativa all’interno dell’Unione Europea e che ne costituisce, anzi, il presupposto tecnico sul quale si fonda l’azione del legislatore comunitario), nell’ambito del quale già si prefigura una rinnovata versione degli attuali accordi in vigore (sovente riferita, questa nuova versione tuttora in corso di definizione, come “Basilea 4”), che dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2022 con gradualità, fino alla piena applicazione al 1° gennaio 2027.
In definitiva, lo scenario che in prospettiva si può immaginare per le banche vede un significativo ripensamento del business model attuale, con uno spostamento verso i ricavi da servizi ed un ridimensionamento dei ricavi dell’intermediazione creditizia tradizionale.


La prospettiva delle imprese

Il tema della struttura finanziaria “ottimale” (i.e. economicamente e finanziariamente sostenibile) delle PMI è da sempre al centro dell’attenzione. Oggi assistiamo all’avvio di un processo (ancora timido, per la verità) di graduale passaggio dalla c.d. “finanza bancaria” alla c.d. “finanza di mercato”, passaggio indotto dal mutamento registrato nel settore bancario e sopra succintamente rappresentato.
Come  noto, in Italia il sistema produttivo (fondamentalmente rappresentato dalle PMI) risulta storicamente dipendente dal canale di finanziamento bancario: poco meno di un terzo dei debiti finanziari delle imprese è infatti concesso dalle banche, una quota significativamente superiore alla media registrata nell’eurozona, circostanza che rende le nostre imprese (in particolare le PMI) maggiormente esposte al rischio finanziario e più fragili in situazioni di shock macroeconomici.[16] D’altra parte, i vincoli regolamentari sul capitale e la contrazione di redditività causata dai crediti deteriorati e da strutture di costo non sempre efficienti e sostenibili – fattori tutti originatisi in risposta o come conseguenza della Grande Crisi – impediscono, di fatto, alle banche di continuare ad erogare il credito come in passato.
La stessa Autorità di Vigilanza riconosce che “l’aumento della solidità patrimoniale delle imprese e la maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento costituiscono un’evoluzione positiva, da lungo tempo auspicata. Se si consoliderà, renderà il sistema finanziario italiano più solido, frazionando i rischi macroeconomici su una più vasta pluralità di investitori”[17], osservando inoltre che “il diffondersi di canali di finanziamento dell’economia alternativi al credito bancario, basati sull’accesso diretto delle imprese agli investitori e al mercato, può consentire alle stesse banche una diversificazione delle fonti di ricavo”.[18] Dunque, nel percorso che sembra potersi intravedere in futuro per le imprese si prefigura un (graduale) passaggio da forme e strumenti di funding di origine bancaria (il credito tradizionalmente inteso) ad una “finanza di mercato”, orientata ad una pluralità di canali e forme tecniche di provvista, destinate a rimodulare la struttura finanziaria delle fonti di finanziamento delle imprese stesse.
In tal senso, sono da leggere come segnali incoraggianti gli sviluppi registrati nell’innovazione finanziaria specialmente per le PMI. Ci riferiamo in particolare, ad esempio, alle norme di politica fiscale, tese a rafforzare la struttura finanziaria delle imprese, che consentono l’emissione di cambiali finanziarie (c.d. “mini-bonds”)[19], nonché agli incentivi fiscali alla quotazione delle PMI sul mercato AIM di Borsa Italiana, previsti dalla legge di bilancio 2018.[20] Tuttavia, se questo è lo scenario che si profila in prospettiva, ad oggi non paiono essere ancora presenti tutte le condizioni abilitanti per innescare il cambiamento di rotta sopra tracciato; e ciò specialmente con riguardo alle PMI, per le quali il costo di accesso a talune forme di finanziamento non bancario e, soprattutto, il gap culturale e manageriale tuttora riscontrabile in molte realtà aziendali, non consentono una rapida ed efficace attivazione dei nuovi canali del funding.
La difficoltà per le PMI di attuare in tempi brevi il passaggio da una finanza bancaria ad una finanza di mercato, soprattutto a causa degli elevati costi di accesso al credito e della carente attitudine manageriale,  è stata sottolineata anche da Luigi Zingales in occasione di un suo recente intervento al CUOA.[21] Insomma, nonostante i segnali evolutivi del contesto di mercato, “il credito bancario continuerà però a rappresentare la fonte principale di finanza esterna per le imprese minori, la cui fragilità finanziaria ha contribuito ad accrescerne la vulnerabilità durante la lunga fase recessiva.”[22]


Conclusioni

Da quanto sopra rappresentato, mi pare possano trarsi alcuni spunti conclusivi (ancorché non definitivi), che potrebbero sintetizzarsi in un paradosso, un corollario ed un auspicio.
Il paradosso è che gli indirizzi di politica monetaria e gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica sembrano oggi essere perseguiti più attraverso le decisioni assunte (sia pure legittimamente sotto il profilo istituzionale e normativo) da un apparato tecnocratico espressione delle autorità monetarie, anziché discendere da atti elaborati in sede politica e sulla base di principi di rappresentanza democratica.[23] La profilerazione della normativa di vigilanza sugli intermediari finanziari che si è registrata a seguito della crisi potrebbe, peraltro, essere letta come conseguenza di questo “ribaltamento” di gerarchie nella funzione legislativa.
Il corollario di quanto testè osservato consiste nel fatto che la (copiosa) normativa specificamente rivolta al settore finanziario e bancario in particolare, oltre a orientare, evidentemente, le politiche aziendali, le strategie ed i comportamenti organizzativi delle banche, finisce in realtà per agire sulla performance delle imprese non finanziarie, poiché ne condiziona l’accesso alle fonti finanziarie e la disponibilità di credito, in maniera molto più marcata e diretta di quanto non accadesse nel passato.
L’auspicio, infine, è che le imprese, dal canto loro, facciano la propria parte per governare proattivamente (e non subire) il cambiamento in atto, investendo in particolare, con impegno e lungimiranza, sui processi interni, sulle risorse umane e sulla formazione allo scopo di disegnare nuovi paradigmi gestionali e organizzativi in grado di favorire quella crescita “culturale” indispensabile per affrontare le nuove sfide che si prospettano all’orizzonte.
Due sembrano essere, al riguardo, i filoni tematici più critici da presidiare da parte delle PMI:

  • la capacità (e la volontà) di arricchire il dialogo con i finanziatori (e, in generale, con tutti gli stakeholder) attraverso una disclosure piena, responsabile ed orientata alla sostanza della rappresentazione piuttosto che alla forma (non solo con riferimento ai documenti ufficiali del bilancio, ma anche a forme e modalità di flussi informativi sull’andamento della gestione aziendale da elaborare nel continuo o comunque con una periodicità definita);
  • lo sviluppo di una maggiore sensibilità nei confronti del controllo direzionale (i.e. manageriale) della performance aziendale, non solo sotto il profilo economico, ma anche e soprattutto finanziario, aspetto che ancora risulta in larga misura trascurato dalle imprese.

Almeno su questi temi, è indispensabile che le imprese (e le PMI in particolare) investano con intelligenza e determinazione, a cominciare da subito.

*Docente CUOA Finance, Dottore Commercialista e Revisore Legale, Professore a contratto Università di Padova


[1] VISCO, indirizzo di saluto alla prima  Conferenza su Stabilità Finanziaria e Regolamentazione, organizzata da Banca d’Italia e Università Bocconi, Roma, 5-6 aprile 2018: “a symmetrical question is also raised, i.e. whether we have gone too far with the introduction of new requirements for financial intermediaries’ capital, liquidity, leverage, not to mention disclosure, reporting and so on. In a nutshell, the issue is whether all this might unfavourably affect the financing needs of the real economy”.

[2] VISCO, Perché i tempi stanno cambiando, Il Mulino, 2015, pp. 47-53, passim.

[3] ATTALI, Sopravvivere alle crisi, Fazi Editore, 2010, pp. 6-7.

[4] Over reaction, come spesso si sente o si legge.

[5] REINHART, ROGOFF, Questa volta è diverso, Il Saggiatore, 2009, pp. 185-193, passim.

[6] ONADO, Alla ricerca della banca perduta, Il Mulino, 2017, p. 153.

[7] BARBAGALLO, Il sistema bancario italiano: situazioni e prospettive, Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Sadibaquarantadue, 24 marzo 2018.

[8] Con riferimento a tale ultimo aspetto, si rimanda ad ALBARETO, MARINELLI, Italian banks and market-based corporate financing , in Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza, quaderno n. 432, marzo 2018.

[9] Mi riferisco all’evento organizzato da Club Finance della Fondazione CUOA Credito e private equity: il punto di vista delle imprese e le tendenze in atto, svoltosi il 17 luglio 2014 sotto forma di tavola rotonda, moderata dal sottoscritto, nel corso della quale, a margine della presentazione dei risultati della survey del Club Finance sul credito alle imprese, il dibattito si concentrò sulle tematiche attinenti alle strategie e alle politiche di finanziamento, l’accesso al credito e l’apertura del capitale di rischio delle imprese.

[10] CONFINDUSTRIA, Italia: il credit crunch prosegue nel 2014, nota del CSC dell’11 gennaio 2014.

[11] BANCA D’ITALIA, Considerazioni finali del Governatore all’Assemblea dei Partecipanti, 30 maggio 2014.

[12] FABIO PANETTA, Vice Direttore Generale della Banca d’Italia, Un sistema finanziario per la crescita, 27 gennaio 2014.

[13] Il Single Rule Book è composto dai seguenti testi normativi: Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Directive, CRD, recepita in Italia con il D. Lgs. 12 maggio 2015, n. 72) relativa alla vigilanza prudenziale; Regolamento (UE) n. 575/2013  del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. Capital Requirements Regulation, CRR) relativo ai requisiti prudenziali; Direttiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (c.d. Deposit Guarantee Schemes Directive, DGSD, recepita in Italia con il D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 30); Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD, recepita in Italia con il D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180). In particolare, la Direttiva 2013/36/UE (CRD) e il correlato Regolamento (UE) n. 575/2013  (CRR) risultano incorporati nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.

[14] Le indicazioni fornite dalla Banca Centrale Europea sono contenute in due distinti documenti: la Guidance to banks on non-performing loans (marzo 2017) e l’Addendum to ECB Guidance to banks on non-performing loans: supervisory expectations for prudential provisioning of non-performing exposures (marzo 2018).

[15] Il principio contabile internazionale IFRS 9, emanato dallo IASB nel luglio 2014, sostituisce il principio contabile internazionale IAS 39 Financial Instruments Recognition and Measurement ed è stato adottato dall’Unione Europea con il Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione del 22 novembre 2016.

[16] Cfr. SANNUCCI, Vice Direttore Banca d’Italia, Il futuro del sistema bancario italiano: discontinuità, tra innovazione e regolazione, intervento presso l’Associazione per lo sviluppo degli studi di Banca e Borsa, Cenerente, Perugia, 19 marzo 2016.

[17] Cfr. VISCO, Governatore della Banca d’Italia, intervento all’assemblea degli associati dell’ABI, 12 luglio 2017.

[18] Banca d’Italia, Considerazioni finali del Governatore, 31 maggio 2017.

[19] Si vedano, ad esempio, le norme contenute nei c.d. Decreti Sviluppo (art. 32, Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 36, Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e nel c.d. Decreto Destinazione Italia (art. 12, Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella Legge n. 9 del 21 febbraio 2014).

[20] Cfr. art. 1, commi da 89 a 92 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

[21] ZINGALES, Scenari e tendenze: la visione della finanza in un contesto internazionale, le aree della finanza in cui si crea valore, relazione introduttiva presentata al CUOA in occasione del Finance Day il 22 giugno 2017.

[22] VISCO, Banche e finanza dopo la crisi: lezioni e sfide, lectio magistralis alla cerimonia inaugurale delle celebrazioni per il trentennale della Facoltà di Economia, Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, 16 aprile 2018.

[23] Questo concetto è stato bene espresso da ONADO, Alla ricerca della banca perduta, Il Mulino, 2017, il quale a p. 184, a proposito delle misure espansive di politica monetaria adottate dalle banche centrali, scrive: “In democrazie che credono ancora nei valori della divisione dei poteri e della rappresentatività, è sempre più difficile affidare a tecnocrazie non elette le chiavi del funzionamento dell’economia in situazioni così delicate”.