General Management Imprenditorialità e Governance

Jobs Act: cosa cambia per davvero nella gestione del lavoro? Punto per punto, tutto quello che l’imprenditore deve conoscere e capire.

a cura di Simone Baghin *

Lo scorso 3 dicembre ha ottenuto il “via libera” dal Senato il Disegno di Legge 1428/2014 (più noto come “Jobs Act”), che entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che dovrà essere reso operativo da una pluralità di
decreti legislativi da emanarsi, a cura del Governo, entro 6 mesi.

Libri 9

A poco più di 2 anni dall’ultima grande riforma del lavoro (la legge 92/2012) si torna a parlare di importanti cambiamenti, sui quali si riversano curiosità e aspettative di imprese e lavoratori, per affrontare il delicato e rilevante tema dell’occupazione
Dopo la prima riforma di inizio anno, la “liberalizzazione” del contratto a tempo determinato e della somministrazione, con il nuovo anno si affronteranno i temi della riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, del riordino dei rapporti di lavoro, del sostegno alla maternità e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Materie importanti e molto sentite oggi dagli imprenditori, ancora alle prese con un mercato di riferimento difficile, e che avranno particolare impatto diretto sul mondo degli ammortizzatori sociali e dei rapporti di lavoro.

Alcune valutazioni.

1) Ammortizzatori sociali
Le novità che verranno introdotte dai Decreti Legislativi riguardano la disciplina degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto e quelli collegati alla cessazione.
Per quanto riguarda i primi, la volontà del Legislatore è di concedere la cassa integrazione guadagni solo alle aziende che hanno una ragionevole prospettiva di ripresa dell’attività entro il termine di durata dell’intervento, escludendo pertanto l’accesso alle integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa.Sul punto si prevede, in particolare:

a) il ricorso all’integrazione salariale subordinato all’esaurimento preventivo delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro ovvero all’utilizzo del contratto di solidarietà difensivo che, potenziato e incentivato, diventerà il principale ammortizzatore sociale di tutela

b)  la revisione dei limiti di durata dell’intervento di cassa

c) l’introduzione di meccanismi di incentivazione alla rotazione dei lavoratori da sospendere, al fine di evitare fenomeni “distorsivi” di lavoratori collocati in cassa con sospensione totale della prestazione

d) una maggiore compartecipazione delle imprese agli oneri di finanziamento degli ammortizzatori, che ad oggi avviene non solo mediante la contribuzione ordinaria (pago perché ne ho teoricamente diritto, ma indipendentemente dall’utilizzo), ma anche con una contribuzione aggiuntiva prevista in caso di utilizzo effettivo

e) una semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti, con l’esplicita volontà di semplificare e razionalizzare, con l’incentivazione di strumenti telematici e digitali e con l’introduzione di meccanismi standard a livello nazionale.

Non di marginale importanza sono le annunciate novità per quel che concerne la revisione degli ammortizzatori sociali spettanti ai lavoratori in caso di cessazione del rapporto di lavoro e collegati allo stato di disoccupazione.

Sul punto si prevede un intervento del Governo finalizzato a una ridefinizione delle attuali regole sull’Assicurazione Sociale per Impiego (ASpI) al fine di:

a) omogeneizzare la disciplina relativa al trattamento ordinario e breve, collegando il diritto di fruizione ad una durata variabile, connessa alla pregressa storia contributiva del lavoratore

b) estendere l’ASpI ai lavoratori ad oggi esclusi ovvero ai lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, fino al “superamento”

c) incentivare l’attivazione del soggetto che fruisce degli ammortizzatori sociali con meccanismi e interventi focalizzati sulla ricerca attiva di una nuova occupazione, anche mediante un inasprimento delle sanzioni nei confronti dei lavoratori che beneficiano delle tutele e che non si rendono disponibili a una nuova occupazione o alla partecipazione a programmi di formazione.

2) Riordino dei rapporti di lavoro
Questo sarà il punto cardine del Jobs Act, nonché il primo Decreto Legislativo che il Governo si è impegnato ad emanare a decorre dal prossimo 1° gennaio 2015.

Tra le novità previste si evidenziano:

a) l’analisi di tutte le forme contrattuali ad oggi in essere, nell’ottica di valutarne la loro effettiva coerenza con l’attuale tessuto economico – occupazionale, al fine di semplificare, modificare o superare alcune di esse (in primis il contratto di collaborazione coordinata e continuativa)

b) l’introduzione di un Testo Unico che contenga una disciplina unica e organica di tutte le norme che riguardano i contratti di lavoro

c) l’introduzione del contratto a tempo indeterminato cosiddetto “a tutele crescenti” come forma “principe” di contratto di lavoro, che sarà incentivato in termini di oneri diretti e indiretti previsti dalla prossima Legge di Stabilità 2015

d)  la revisione della disciplina delle mansioni in caso di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale sulla base di parametri oggettivi, al fine di salvaguardare il posto di lavoro

e) la revisione delle norme sui controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.

f) l’introduzione, eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa fino al loro superamento, nei settori non regolati da C.C.N.L.

Alcune precisazioni in merito al nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Nulla cambierà per le aziende che hanno in forza fino a 15 dipendenti (il 90% delle aziende italiane, che occupano l’85% dei lavoratori attivi): per loro, in caso di licenziamento economico dichiarato illegittimo continuerà a non applicarsi la reintegra, ma l’obbligo della riassunzione o, a scelta del datore di lavoro, un risarcimento al lavoratore da un minimo di 2,5 a un massimo di 6 mensilità.

La Delega prevede invece, per le nuove assunzioni nelle aziende che rientrano nel campo di applicazione della cosiddetta “tutela reale”, disciplinate dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, un contratto a tempo indeterminato nel quale le tutele saranno correlate all’anzianità di servizio e in cui viene (quasi) definitivamente superata la reintegra.

In relazione a quest’ultimo aspetto, la reintegrazione nel posto di lavoro verrà esclusa per i licenziamenti economici (compresi quelli collettivi), prevedendo, in caso di illegittimità del recesso, il solo indennizzo economico “certo e crescente con l’anzianità di servizio”, mentre dovrebbe rimanere una (residuale) area di operatività della tutela reale per specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare.
Al fine di rendere più conveniente la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il Governo intende promuovere il contratto a tempo indeterminato come “forma comune” di contratto di lavoro in modo da renderlo “più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti”.
Per quanto riguarda la convenienza economica, la Legge di Stabilità 2015 in discussione al Senato prevede importanti sgravi contributivi per tutte le assunzioni a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2015.
In particolare, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore privato effettuate dal 1°gennaio al 31 dicembre 2015, ai datori di lavoro verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite massimo di 8.060 euro su base annua.
Costo del licenziamento economico “certo” e incentivazione economica dovrebbero, da un lato, rendere più “appetibile” per le imprese che intendono assumere nuovo personale il contratto a tempo indeterminato, abbandonando tipologie contrattuali considerate “precarie”, e, dall’altro, attirare investimenti da parte di aziende straniere a stabilirsi nel nostro Paese, oltre che, si spera, disincentivare l’esternalizzazione al di fuori del territorio nazionale delle nostre realtà imprenditoriali.

Un’ulteriore novità riguarda l’attuale formulazione dello Statuto dei Lavoratori e che consiste nella possibile revisione della disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro che tenga conto dell’evoluzione tecnologica; questo, a condizione che vi sia un giusto equilibrio tra esigenze produttive ed organizzative aziendali e tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori.

Infine, la possibilità di modificare le mansioni dei lavoratori: si prevede un parziale superamento degli attuali limiti allo “jus variandi” del datore di lavoro e che trova la sua disciplina nell’attuale art. 2103 c.c.
Il testo prevede che, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale, il datore di lavoro avrà un maggiore potere di modifica delle mansioni dei propri dipendenti (ma con dei “limiti alla modifica dell’inquadramento”). Anche in questa circostanza, come nel caso dei controlli a distanza, si renderà necessario un bilanciamento degli interessi contrapposti di azienda e lavoratori: utile impiego del personale, da un lato, e tutela del posto di lavoro e professionalità, dall’altro.

* Consulente del lavoro e Docente CUOA, Faculty MBA Imprenditori